Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 22 apr 1945
La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche a coloro che esercitano un'attività commerciale diversa da quella indicata nella, licenza di cui sono in possesso, se risulta che abbiano dovuto sospendere questa attività per motivi dipendenti dallo stato di guerra. Il sindaco può autorizzare l'esercizio della nuova attività per periodi non superiori a tre mesi. La nuova licenza deve specificare le merci che possono formare oggetto dell'attività autorizzata, e può essere data anche limitatamente ad alcune delle merci indicate nella denunzia presentata dal commerciante. L'autorizzazione si intende negata se non è data entro il termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, e, nel caso di rinnovo, entro otto giorni dalla presentazione della domanda. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 14 marzo 1945 Umberto di Savoia BONOMI - GRONCHI - TUPINI Visto, il Guardasigilli: TUPINI Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1945 Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 92. - PETIA
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