Art. 3
3 / 5In vigore dal 22 apr 1945
Il prefetto può ordinare la chiusura dell'esercizio di chi vende od offre in vendita merci, non indicate nella licenza di commercio, ovvero nominare un commissario per la gestione dell'esercizio stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-03-14;111#art-3