Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 22 apr 1945
Per il reato previsto nell'articolo precedente deve essere emesso il mandato di cattura, salvo che nei casi di lieve entità. Le merci che servirono o che erano destinate a commettere il reato sono sequestrate e, con provvedimento del prefetto, messe a disposizione dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio o della Sezione provinciale dell'alimentazione, previo prelevamento di tre campioni, due dei quali sono inviati alla competente autorità giudiziaria. Se per la natura della merce non è possibile il prelevamento dei campioni, viene fatta una descrizione Particolareggiata della merce stessa. Nei comuni che non siano capoluoghi di provincia, l'immissione al consumo può essere disposta, dal sindaco qualora si tratti di merci facilmente deperibili. L'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, la Sezione provinciale dell'alimentazione e, nel caso indicato dal precedente comma, il sindaco, devono versare all'ufficio postale, in deposito giudiziale, il prezzo ufficiale delle merci o, se questo manca, quello ricavato dalla vendita delle merci medesime.
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