Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 18 mar 1945
Fino a che non sia stato definito il procedimento di revisione a termini degli articoli precedenti, rimangono sospese, nei riguardi delle società concessionarie di ferrovie, le disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.
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