Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 mar 1945
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automezzi; Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, concernente le concessioni di ferrovie ed altri mezzi di trasporto, nonché il riassetto tecnico ed amministrativo delle linee di esercizio; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346, portante provvidenze eccezionali per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata; Visto l' del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e con Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Gli atti di concessione di ferrovie all'industria privata, in cui lo Stato abbia la proprietà totale o parziale del materiale rotabile, possono essere assoggettati a revisione a favore della pubblica amministrazione per quanto riguarda le norme intese ad assicurare la perfetta conservazione del materiale stesso e la tutela dei diritti conseguenti. Le determinazioni dell'amministrazione per la revisione di cui al comma che precede sono prese su conforme parere della Commissione istituita dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346.
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