Art. 29
Capo VI

Art. 29

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In vigore dal 21 set 1948
A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, il personale non statale addetto all'Istituto nazionale di geofisica ed agli osservatori da esso dipendenti, resta alle dipendenze dell'istituto stesso che ne regolerà nel proprio statuto, la posizione giuridica ed economica. A decorrere dalla data predetta, il personale non statale addetto agli istituiti, trasferiti a norma dell'° comma, passerà alle dipendenze delle amministrazioni interessate. Il personale non statale addetto agli istituti di cui al 3° comma dell' passerà alle dipendenze delle amministrazioni presso le quali i centri saranno istituiti. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MAGGIO 1948, N. 1167.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-03-01;82#art-29