Art. 6
6 / 15In vigore dal 7 lug 1948
Il piano di ricostruzione i approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
Un estratto dei decreto stesso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In seguito a tale pubblicazione il piano deve, insieme ad una copia del decreto di approvazione, essere depositato nella segreteria del Comune a libera visione del pubblico.
Dell'avvenuto deposito il sindaco deve dare notizia mediante avviso affisso in luoghi di pubblica frequenza ed inserito nel Foglio degli annunzi legali della Provincia ed in uno o più giornali fra quelli localmente più diffusi.
Contro il decreto del Ministro è ammesso ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale soltanto per incompetenza e violazione di legge, restando escluso qualsiasi altro gravame in via amministrativa.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 740, ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che la presente modifica cessa di avere efficacia dal 31 dicembre 1949.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-03-01;154#art-6