Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 3 mag 1945
Il Provveditore, sentito il Comitato tecnico amministrativo del provveditorato regionale, rimette gli atti al Ministero dei lavori pubblici con il proprio parere sul piano e sulle eventuali osservazioni presentate in sede di pubblicazione. Per l'esame dei piani di ricostruzione sono aggregati al Comitato suddetto il Sovraintendente ai monumenti o un suo delegato e due esperti in urbanistica scelti dal Provveditore fra persone di segnalata competenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-03-01;154#art-5