Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 3 mag 1945
Il progetto del piano di ricostruzione di cui all'articolo precedente è costituito essenzialmente: da due planimetrie disegnate sulla mappa catastale in iscala non minore di 1:2000, delle quali una dello stato dell'abitato in seguito ai danni subiti, e l'altra del piano di ricostruzione progettato; da una relazione illustrativa e da un breve compendio delle norme edilizie che sono necessarie per la buona esecuzione del piano.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-03-01;154#art-3