Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 3 mag 1945
Il piano di ricostruzione, che ha efficacia di piano particolareggiato, dovrà indicare: a) le reti stradali e ferroviarie; b) le aree da assegnare a sede di edifici di culto, di uffici e servizi pubblici e a spazi di uso pubblico; c) le zone destinate a demolizioni, ricostruzioni, riparazioni e costruzioni di edifici e quelle sottoposte a vincoli speciali; d) le zone che fuori del perimetro dell'abitato sono destinate all'edificazione perché riconosciute necessrie per la ricostituzione dell'aggregato urbano; e) le caratteristiche delle zone di cui alle lettere c) e d).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-03-01;154#art-2