Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 3 mag 1945
Per la Sicilia e la Sardegna l'applicazione delle presenti disposizioni è demandata ai rispettivi Alti Commissari, salvo per quanto concerne l'approvazione degli elenchi di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-03-01;154#art-13