Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 3 mag 1945
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione, del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-03-01;154#art-12