Art. 10
10 / 15In vigore dal 3 mag 1945
Il Comune non potrà proporre varianti al piano approvato se non per sopravvenute ragioni che rendano inattuabile, in tutto o in parte, il piano medesimo o determinino la necessità di adeguare le previsioni a nuove imprescindibili esigenze della ricostruzione.
Le varianti sono approvate con la stessa procedura prescritta per l'approvazione del piano originario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-03-01;154#art-10