Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 11 mar 1945
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presento decreto e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945 UMBERTO DI SAVOIA Bonomi Visto, il Guardasigilli: Tupini Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1945 Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 9. - Petia
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