Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 11 mar 1945
UMBERTO DI SAVOIA Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e modificato con il R. decreto-legge 2 ottobre 1924, n. 1672, convertito nella legge 8 febbraio 1925, n. 88; Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 24 aprile 1942, n. 444; Visto l', n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto l' del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'art. 33 del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con decreto 21 aprile 1942, n. 444, è sostituito dal seguente: «Si applicano al personale di segreteria e subalterno le disposizioni dei capi VII, VIII e IX del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni in tutto quanto non è previsto dal presente regolamento. La Commissione di disciplina, di cui all'art. 68 del Regio decreto predetto, è costituita da un consigliere di Stato, presidente e da due primi referendari o referendari. Due primi referendari o referendari sono nominati supplenti. Un segretario di sezione disimpegna le funzioni di segretario».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-02-15;47#art-1