Art. 3
3 / 3In vigore dal 20 apr 1945
Il personale direttivo e insegnante le cui nomine sono annullate per effetto del presente decreto legislativo, può, qualora abbia dato buona prova, essere mantenuto in servizio a titolo di personale incaricato e con gli emolumenti a questo spettanti, fino alla pubblicazione dell'organico dell'Istituto o della Scuola cui appartiene.
Il servizio prestato da detto personale prima dell'annullamento della nomina sarà considerato come prestato a titolo d'incarico agli effetti del trattamento di quiescenza nel caso che successivamente ottenga di essere assunto in ruolo in conformità delle relative disposizioni di legge.
Il personale direttivo ed insegnante che precedentemente alla nomina annullata era titolare di altra cattedra di ruolo in Istituti di istruzione artistica e musicale o in altri Istituti governativi, è restituito alla cattedra prima occupata oppure al ruolo da cui esso proveniva.
Il servizio prestato da detto personale in dipendenza della nomina annullata per effetto del presente decreto legislativo sarà considerato come servizio di ruolo a tutti gli effetti economici, di carriera e di quiescenza.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - ARANGIO RUIZ - SOLERI
Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 109. - PETIA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-02-15;133#art-3