Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 28 mar 1945
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945 UMBERTO DI SAVOIA Bonomi - Gronchi - Tupini - Pesenti - Soleri - Gullo Visto, il Guardasigilli: Tupini Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1945 Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 36. - Petia
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