Art. 3

Art. 3

3 / 7
In vigore dal 28 mar 1945
I componenti di parte sindacale delle Commissioni di cui all' del R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sono nominati dal prefetto in numero di tre rappresentanti dei datori di lavoro, e di tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura sentite le rispettive organizzazioni della provincia. A far parte della Commissione è chiamato anche il capo dell'Ufficio tecnico erariale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-02-08;75#art-3