Art. 2
2 / 7In vigore dal 28 mar 1945
La Commissione centrale ha i seguenti compiti:
a) sovraintende al funzionamento dell'Ufficio centrale e degli Uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per i contributi unificati e al funzionamento delle Commissioni comunali di cui all';
b) approva il bilancio preventivo e consultivo del servizio predetto;
c) amministra il personale addetto agli uffici e provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti necessari;
d) propone le norme sull'ordinamento contabile ed amministrativo del servizio; sui rapporti inerenti alla riscossione dei contributi, con gli esattori delle imposte, e con i ricevitori provinciali; su quelli relativi al versamento in un conto nazionale dei contributi stessi; su quelli per il servizio di cassa dell'Ufficio centrale e degli Uffici provinciali;
e) esamina le deliberazioni delle Commissioni provinciali di cui all' del R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, proponendo al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro le eventuali modificazioni;
f) esprime il suo parere sulle controversie deferite all'esame del Ministro stesso ai sensi del comma 8° dell' precitato;
g) esprime parere sui ricorsi presentati contro le decisioni prefettizie ai sensi degli articoli 8 e 12 del R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e dell' del R. decreto 24 settembre 1940, n. 1954, in sostituzione della Commissione istituita con decreto Ministeriale 20 gennaio 1928 e sulla ripartizione tra gli istituti interessati, del gettito dei contributi unificati;
h) esprime parere sulla misura dei contributi da determinarsi annualmente ai sensi del terzo comma dell'articolo unico del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;
i) fa proposte in ordine alla copertura dell'eventuale disavanzo tra il fabbisogno per la corresponsione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali in agricoltura e le risultanze delle riscossioni dei contributi effettuati nel passato per le prestazioni stesse;
l) fa proposte sulle questioni di carattere generale relative all'applicazione del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive disposizioni e alla riforma delle leggi e disposizioni medesime;
m) esprime parere su tutte le altre questioni che siano ad essa sottoposte dal Ministro per l'industria il commercio e il lavoro.
Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere c), e) e g) il Ministro per l'industria il commercio e il lavoro può costituire in seno alla Commissione apposite sezioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-02-08;75#art-2