Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 11 mar 1945
Ai componenti delle Commissioni è dovuto soltanto il normale gettone di presenza per ogni giornata di seduta. Al segretario della Commissione spetta un premio di operosità commisurato ai gettoni di presenza corrisposti ai componenti la Commissione medesima.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-02-01;46#art-9