Art. 8

Art. 8

8 / 11
In vigore dal 11 mar 1945
Le indennità, liquidate a norma degli sono pagate con fondi messi a disposizione dal Ministero dei trasporti; quelle liquidate a norma degli , sono pagate con fondi messi, a disposizione dell'Amministrazione a favore della quale sia stata ordinata la requisizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-02-01;46#art-8