Art. 8
8 / 11In vigore dal 11 mar 1945
Le indennità, liquidate a norma degli sono pagate con fondi messi a disposizione dal Ministero dei trasporti; quelle liquidate a norma degli , sono pagate con fondi messi, a disposizione dell'Amministrazione a favore della quale sia stata ordinata la requisizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-02-01;46#art-8