Art. 4
4 / 11In vigore dal 11 mar 1945
Qualora, dell'autoveicolo sia stata ordinata la requisizione a norma del terzo e quarto comma dell', la Commissione prevista dal primo comma dell'articolo medesimo provvede alla liquidazione di quanto spetta al proprietario sia per la requisizione fatta dalle Autorità Alleate sia per quella ordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, seguendo, in quanto applicabili, i criteri stabiliti dal citato testo unico approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452, e dal relativo regolamento e successive modificazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-02-01;46#art-4