Art. 10
10 / 11In vigore dal 11 mar 1945
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, i necessari stanziamenti nel bilancio del Ministero dei trasporti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-02-01;46#art-10