Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 11 mar 1945
UMBERTO DI SAVOIA Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, sulla disciplina delle requisizioni e il regolamento approvato con R. decreto 21 giugno 1941, n. 688, relativo al funzionamento del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizione; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 385, sull'istituzione dei Comitati giurisdizionali territoriali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni; Visti il testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 11 dicembre 1927, n. 2598, e successive modificazioni; Visto l' del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta, del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile sono incaricati di ricevere in consegna dalle Autorità Alleate tutti gli autoveicoli che esse abbiano requisiti e che intendano restituire. All'atto della consegna viene scambiato un verbale, da redigersi in duplice copia, dove sono indicati tutti i dati relativi all'identificazione dell'autoveicolo, al suo attuale stato di manutenzione, al luogo e alla durata della requisizione, ed ogni altro elemento che sia ritenuto utile. Con lo scambio del verbale l'Autorità Alleata viene esonerata da ogni responsabilità ed onere inerenti alla requisizione e all'utilizzazione dell'autoveicolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-02-01;46#art-1