Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 22 feb 1945
Il presente decreto, che ha efficacia dal 12 novembre 1943, entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945 UMBERTO DI SAVOIA Bonomi Visto, il Guardasigilli: Tupini Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1945 Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 97. - Petia
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