Art. 1
1 / 3In vigore dal 22 feb 1945
UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2517;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e prolunghiamo quanto segue:
Art.1.
I comuni di Guardia Piemontese e di Acquappesa uniti con R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2517, in unico comune con la denominazione di «Guardia Piemontese Terme» sono ricostituiti con le circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Il Prefetto di Cosenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Guardia Piemontese e di Acquappesa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-02-01;27#art-1