Proroga, fino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, della validita' delle disposizioni contenute nell'art. 108 del testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.
DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE · n. 52
Proroga, fino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, della validita' delle disposizioni contenute nell'art. 108 del testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.
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