Art. 5
5 / 7In vigore dal 1 gen 1945
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'assicurato o del pensionato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-01-18;39#art-5