Art. 2
2 / 7In vigore dal 3 lug 1975
Il diritto alla pensione di riversibilità, indicata nell'articolo precedente, dei figli riconosciuti inabili al lavoro, è subordinato alla condizione che, al momento della morte dell'assicurato o del pensionato, essi risultino a carico dell'assicurato o del pensionato.
Non hanno diritto a pensione le figlie maritate, anche se di età inferiore a quelle indicate, al primo comma, dell'art. 13 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.
Il diritto alla pensione, nei limiti di cui all'art. 13 del Regio decreto-legge suddetto ed ai comma precedenti, spetta ai figli legittimi, legittimati e naturali. Sono equiparati ad essi i figli adottivi, gli affiliati, i minori affidati ai sensi dell'art. 404 del Codice civile, nonché i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato o del pensionato.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 17-26 giugno 1975 n. 164 (in G.U. 1a s.s. 2/07/1975 n. 174) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 (recante disciplina del trattamento di riversibilita' delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita' e la vecchiaia), nella parte in cui la norma esclude dal diritto alla pensione di riversibilita' le figlie maritate anche se siano riconosciute inabili al lavoro e risultino a carico del genitore al momento del decesso di questo.".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-01-18;39#art-2