Art. 5
5 / 6In vigore dal 30 dic 1944
I termini previsti dall'art. 17 del regolamento, approvato con R. decreto 20 novembre 1942, n. 1674, decorreranno per i vincitori dei premi della Lotteria ippica di Merano, manifestazione 1943, in territorio italiano occupato dal nemico, o comunque in soggezione del nemico, dalla data di cessazione dello stato di guerra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-29;393#art-5