Art. 4
4 / 6In vigore dal 30 dic 1944
Rimangono ferme le facoltà riservate al Ministro per le finanze col R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1500, convertito nella legge 5 aprile 1943, n. 215.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-29;393#art-4