Art. 3
Capo I

Art. 3

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In vigore dal 12 set 1945
L' del decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, è modificato come segue: «È istituita presso l'Alto Commissariato per la Sardegna una Consulta regionale, presieduta dall'Alto Commissario e composta di diciotto membri scelti fra i rappresentanti delle organizzazioni politiche, economiche, sindacali e culturali e fra competenti ed esperti. I membri della Consulta sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissario. Alle riunioni della Consulta intervengono il provveditore alle opere pubbliche, l'ispettore agrario compartimentale, il capo delegazione delle Ferrovie dello Stato, un delegato della Sanità pubblica nominato dal Ministro per l'interno su proposta dell'Alto Commissario, il presidente dell'Ente sardo di colonizzazione e il direttore generale del Banco di Sardegna, per dare il proprio voto sugli affari che rientrano nella loro rispettiva competenza. Possono inoltre essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta, per determinati argomenti, altri esperti, funzionari e rappresentanti di pubbliche amministrazioni».

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 516 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il numero dei componenti da Consulta regionale per la Sardegna, istituita dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, e' elevato da diciotto a ventiquattro".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-28;417#art-3