Capo II
Art. 12
12 / 38In vigore dal 14 gen 1945
Anche nel caso in cui non abbiano luogo le concessioni previste dall'articolo precedente, i proprietari dei fondi, per i quali sono stati prescritti piani di coltivazione e di miglioramento, sono tenuti ad attuarli.
Qualora i proprietari non assumano impegno di dare esecuzione ai piani loro imposti, ovvero l'ispettore agrario compartimentale constati che i lavori ed i miglioramenti non sono eseguiti nei termini e con le modalità prescritti, l'Alto Commissario, sentito il Comitato regionale. può provvedere, a spese dei proprietari, alla esecuzione dei piani stessi a mezzo dell'Ente sardo di eolonizzazioue e dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.
Per l'esecuzione dei miglioramenti di cui al presente articolo potranno essere accordati sussidi o mutui col concorso statale nel pagamento degli interessi, a norma del decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-28;417#art-12