Capo II
Art. 10
10 / 38In vigore dal 14 gen 1945
Sulla base delle determinazioni di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, l'ispettore agrario compartimentale prescrive la compilazione dei piani di utilizzazione e di miglioramento da attuare nei terreni incolti o insufficientemente coltivati e, qualora gli interessati non li presentino nei termini stabiliti, li redige direttamente.
I piani, approvati, modificati o redatti dall'ispettore, sono resi esecutivi dall'Alto Commissario.
Il compito di vigilare sull'osservanza degli obblighi imposti spetta all'Ispettore agrario compartimentale.
L'ispettore agrario compartimentale, per l'espletamento delle attribuzioni demandategli dal presente articolo, può anche valersi, oltre che degli ispettori agrari provinciali, dell'opera dell'Ente sardo di colonizzazione e dei consorzi di bonifica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-28;417#art-10