Capo II
Art. 9
9 / 34In vigore dal 14 gen 1945
Il Comitato regionale, oltre a predisporre la trasformazione radicale del latifondo, ha, per il periodo di emergenza, i compiti:
a) di promuovere l'esecuzione, preferibilmente a mezzo dei consorzi di bonifica e dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, di quelle fra le opere indicate nell' del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 2l5, che si ritengano più urgenti ai fini della lotta antimalarica e delle più rapida attuazione delle trasformazioni culturali, con particolare riguardo alla disciplina delle acque ed alla loro utilizzazione per uso potabile ed irrigno;
b) di stabilire i criteri e le forme di utilizzazione agraria e di miglioramento immediato da adottare per i terreni non coltivati o insufficientemente coltivati;
c) di favorire la costituzione di associazioni e di cooperative agricole, con speciale riguardo a quelle di lavoratori della terra per la conduzione diretta di aziende agrarie.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-28;416#art-9