Art. 8
Capo II

Art. 8

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In vigore dal 14 gen 1945
Il comitato regionale predispone i programmi complessivi delle opere di cui all' del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e delle conseguenti trasformazioni dell'agricoltura, stabilendo il loro ordine graduale di svolgimento. Determina inoltre criteri di massime per le opere previste dagli articoli 38 e 43 del citalo decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-28;416#art-8