Art. 3
Capo I

Art. 3

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In vigore dal 14 gen 1945
L' del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, è modificato come segue: «È istituita presso l'Alto Commissariato per la Sicilia una Consulta regionale, presieduta dall'Alto Commissario e composta di ventiquattro membri scelti fra i rappresentanti delle organizzazioni politiche, economiche, sindacali e culturali e fra competenti ed esperti. I membri della Consulta sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario. Alle riunioni della Consulta intervengono il provveditore alle opere pubbliche, l'ispettore agrario compartimentale, il capo del Compartimento delle ferrovie dello Stato, un delegato della Sanità pubblica nominato dal Ministro per l'interno su proposta dell'Alto Commissario, il direttore generale dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano e il direttore generale del Banco di Sicilia, per dare il proprio voto sugli affari che rientrano nella loro rispettiva competenza. Possono inoltre essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta, per determinati argomenti, altri esperti, funzionari e rappresentanti di pubbliche amministrazioni».
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-28;416#art-3