Art. 12
Capo II

Art. 12

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In vigore dal 14 gen 1945
Anche nel caso in cui non abbiano luogo le concessioni previste dall'articolo precedente, i proprietari dei fondi, per i quali sono stati prescritti i piani di coltivazione e di miglioramento, sono tenuti ad attuarli. Qualora i proprietari non assumano impegno di dare esecuzione ai piani loro imposti, ovvero l'ispettore agrario constati che i lavori ed i miglioramenti non sono eseguiti nei termini e con le modalità prescritti, il prefetto, sentita la Commissione istituita dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, può provvedere, a spese dei proprietari, all'esecuzione dei piani stessi, a mezzo dell'Ente di colonizzazione. L'Ente si avvarrà preferibilmente dell'opera di cooperative, delle quali potrà promuovere la costituzione. Per l'esecuzione dei miglioramenti di cui al presente articolo potranno essere accordati sussidi o mutui col concorso statale nel pagamento degli interessi a norma del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
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