Art. 11
Capo II

Art. 11

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In vigore dal 14 gen 1945
La concessione di terre non coltivate o insufficientemente coltivate a cooperative ed altri enti, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, è subordinata all'obbligo di attuare i piani approvati.
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