Capo II
Art. 10
10 / 34In vigore dal 14 gen 1945
Sulla base delle determinazioni di cui alla lettera b) dall'articolo precedente, gli ispettori agrari provinciali prescrivono la compilazione dei piani di utilizzazione e di miglioramento da attuare nei terreni incolti o insufficientemente coltivati e, qualora gli interessati non li presentino nei termini stabiliti, li redigono direttamente.
I piani, approvati, modificati o redatti dagli ispettori, sono resi esecutivi dai prefetti.
Il compito di vigilane sull'osservanza degli obblighi imposti spetta all'ispettore agrario provinciale.
L'ispettore agrario provinciale, per l'espletamento delle attribuzioni demandategli dal presente articolo, può anche valersi dell'opera dell'Ente di colonizzazione e dei consorzi di bonifica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-28;416#art-10