Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 21 feb 1945
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e le sue disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 1945, limitatamente agli . Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 21 dicembre 1944 UMBERTO DI SAVOIA Bonomi - Cevolotto - Pesenti - Arangio Ruiz - Gronchi Visto, il Guardasigilli: Tupini Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1945 Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 76. - Petia
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