Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 7 feb 1945
I diritti accessori stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e nelle successive modificazioni, e non contemplati nei precedenti articoli, sono aumentati del cento per cento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-08;428#art-7