Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 7 feb 1945
Il diritto di scritturazione, di cui all'art. 23 della tariffa annessa alla legge, 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, è dovuto nella misura di lire quattro per ogni pagina. Esso è aumentato del cinquanta per cento nei casi di richieste urgenti di copie di atti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-08;428#art-5