Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 7 feb 1945
La quota di onorario corrispondente alla differenza fra il valore accertato ai fini fiscali e quello dichiarato dalle parti per ciascun atto ricevuto o autenticato da notaio è liquidata dall'Ufficio del registro che la riscuote per intero a favore della Cassa nazionale del notariato. L'Ufficio del registro trattiene l'aggio del 5% sulle somme riscosse a norma del presente articolo. Il notaio deve indicare, in margine alla copia per la registrazione dell'atto, la quota di onorario da lui liquidata a favore della Cassa nazionale del notariato sul valore dichiarato per ciascuna convenzione. Analogamente egli deve indicare, in margine alla copia per la denuncia della successione, la quota di onorario da lui liquidata sul valore dichiarato dell'eredità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-08;428#art-12