Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 14 giu 1950
Per ogni atto ricevuto o autenticato da notaio, che sia soggetto a registrazione, è dovuta all'Archivio notarile del distretto, a carico delle parti, una tassa pari ad un decimo dell'onorario dell'atto stesso.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "La tassa di archivio stabilita dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428, e' dovuta anche per gli atti di deposito del testamento Olografo e di ricevimento del testamento pubblico o segreto".
  • La L. 5 aprile 1950, n. 266 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La misura della tassa di archivio di cui all'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428, e' aumentata del 150 per cento".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-08;428#art-10