Capo I
Art. 6
6 / 27In vigore dal 24 dic 1944
Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-23;382#art-6