Art. 5
Capo I

Art. 5

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In vigore dal 24 dic 1944
Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale, maggioranza. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per Iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-23;382#art-5