Art. 25
Capo V

Art. 25

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In vigore dal 24 dic 1944
Fino a quando non saranno elette le Commissioni centrali: a) il reclamo di cui all' è deciso dalla Commissione preveduta dall'; b) si prescinde, per lo scioglimento del Consiglio, dal parere di cui all', terzo comma; c) il ricorso del professionista alla Commissione centrale avverso il provvedimento riguardante materia disciplinare ha effetto sospensivo, salvo che trattisi di radiazione dall'albo pronunciata a seguito di condanna penale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-23;382#art-25