Capo V
Art. 25
25 / 27In vigore dal 24 dic 1944
Fino a quando non saranno elette le Commissioni centrali:
a) il reclamo di cui all' è deciso dalla Commissione preveduta dall';
b) si prescinde, per lo scioglimento del Consiglio, dal parere di cui all', terzo comma;
c) il ricorso del professionista alla Commissione centrale avverso il provvedimento riguardante materia disciplinare ha effetto sospensivo, salvo che trattisi di radiazione dall'albo pronunciata a seguito di condanna penale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-23;382#art-25