Art. 22
Capo IV

Art. 22

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In vigore dal 24 dic 1944
Il Consiglio nazionale forense elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti ed un segretario. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti, compreso il presidente o uno dei due vicepresidenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-23;382#art-22