Art. 17
Capo III

Art. 17

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In vigore dal 24 dic 1944
Per l'adempimento delle funzioni indicate nell' si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione centrale esercitano le altre funzioni prevedute dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.
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